Maternità
Il congedo di maternità si divide in obbligatoria e facoltativa (congedi parentali post parto).
Le/i lavoratrici/lavoratori possono presentare la domanda di congedo online all’INPS o rivolgersi a CAF intermediari.
A chi spetta
Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici dipendenti durante la gravidanza e il puerperio.
In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo, l’astensione dal lavoro spetta al padre (congedo di paternità alternativo).
Il congedo di maternità spetta a:
- Lavoratrici dipendenti con un rapporto di lavoro in essere;
- Apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti con un rapporto di lavoro in corso all’inizio del congedo;
- Disoccupate o sospese
- Lavoratrici agricole a tempo indeterminato o determinato che, nell’anno di inizio del congedo, siano in possesso della qualità di bracciante con iscrizione negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo;
- Lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari
- Lavoratrici a domicilio;
- Lavoratrici attività socialmente utili o di pubblica utilità;
- Lavoratrici dipendenti da amministrazioni pubbliche.
Maternità anticipata
La maternità anticipata è un periodo di astensione che può essere richiesto dalla lavoratrice e riguarda il periodo di gestazione che va dal primo al settimo mese in casi di gravi e preesistenti forme morbose (minaccia di aborto ecc.) oppure dove sia disposta l’interdizione anticipata su disposizione dell’ASL o dell’Ispettorato del lavoro se le mansioni sono incompatibili con la gravidanza.
Documenti necessari
- Documento di identità e codice fiscale della richiedente
- Certificato di gravidanza per gravi e preesistenti forme morbose emesso da medico convenzionato ASL o consultori o centri ospedalieri
- Nel caso di astensione per incompatibilità con le mansioni lavorative occorre anche certificato emesso dall’Ispettorato del lavoro comprovante lo stato di non compatibilità con il lavoro
- Busta paga della lavoratrice
Maternità obbligatoria
Quando presentare Domanda
La domanda di maternità obbligatoria deve essere presentata 2 mesi prima della presunta data del parto.
Documenti necessari
- Documento di identità e codice fiscale della richiedente
- Certificato di gravidanza telematico emesso da medico convenzionato ASL o consultori o centri ospedalieri
- Busta paga della lavoratrice
Maternità obbligatoria – Flessibile
Si tratta di una forma di maternità obbligatoria che prevede la possibilità di usare solo 1 mese di congedo obbligatorio pre-parto (invece di 2) e 4 mesi successivi al parto, oppure in alternativa usufruire di tutti i 5 mesi dopo la nascita del bambino.
Documenti necessari
- Documento di identità e codice fiscale della richiedente
- Certificato di gravidanza telematico emesso da medico convenzionato ASL o consultori o centri ospedalieri
- Documento del medico del lavoro aziendale che certifica che la permanenza al lavoro non è pregiudizievole per la salute della madre e del figlio
- Certificato emesso da Ispettorato del lavoro comprovante lo stato di compatibilità con il lavoro e la mancanza di rischi per la lavoratrice e il nascituro
- Busta paga della lavoratrice
Maternità obbligatoria post – parto
La maternità obbligatoria post- parto va presentata dopo la nascita del bambino entro 30 giorni.
Serve a richiedere i 3 mesi successivi al parto.
Documenti necessari
- Documento di identità e codice fiscale della richiedente
- Documento di identità e codice fiscale del nuovo nato
- Documento di identità e codice fiscale del padre
- Certificato di nascita o documento di nascita emesso dall’ospedale presso cui è avvenuto il parto
- Busta paga della richiedente
Per tutte le tipologie di maternità In caso di parto gemellare la durata del congedo non varia.
Congedo Parentale – Maternità facoltativa
Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativa dal lavoro concesso ai genitori che siano in costanza di rapporto di lavoro per prendersi cura del bambino entro i primi 12 anni di vita per un periodo complessivo, tra i due genitori, non superiore a 10 mesi, elevabili a 11 se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, di almeno 3 mesi.
I periodi di congedo possono essere fruiti da entrambi i genitori contemporaneamente.
Il congedo spetta:
- Alla madre per un periodo, continuativo o frazionato, di massimo 3 mesi;
- Al padre per un periodo, continuativo o frazionato, di massimo 3 mesi,
- Più altri 3 mesi che possono essere usufruiti alternativamente o dal padre o dalla madre;
- Qualora il padre usufruisca del congedo per un periodo, frazionato o continuativo, non inferiore a tre mesi: in questo caso, il periodo massimo utilizzabile da entrambi i genitori diventa 11 mesi.