Maternità

Il congedo di maternità si divide in obbligatoria e facoltativa (congedi parentali post parto).

Le/i lavoratrici/lavoratori possono presentare la domanda di congedo online all’INPS o rivolgersi a CAF intermediari.

 

A chi spetta

Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici dipendenti durante la gravidanza e il puerperio.

In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo, l’astensione dal lavoro spetta al padre (congedo di paternità alternativo).

 

Il congedo di maternità spetta a:

  • Lavoratrici dipendenti con un rapporto di lavoro in essere;
  • Apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti con un rapporto di lavoro in corso all’inizio del congedo;
  • Disoccupate o sospese
  • Lavoratrici agricole a tempo indeterminato o determinato che, nell’anno di inizio del congedo, siano in possesso della qualità di bracciante con iscrizione negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo;
  • Lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari
  • Lavoratrici a domicilio;
  • Lavoratrici attività socialmente utili o di pubblica utilità;
  • Lavoratrici dipendenti da amministrazioni pubbliche.

 

Maternità anticipata

La maternità anticipata è un periodo di astensione che può essere richiesto dalla lavoratrice e riguarda il  periodo di gestazione che va dal primo al settimo mese in casi di gravi e preesistenti forme morbose (minaccia di aborto ecc.) oppure dove  sia disposta l’interdizione anticipata su disposizione dell’ASL o dell’Ispettorato del lavoro se le mansioni sono incompatibili con la gravidanza.

 

Documenti necessari

  • Documento di identità e codice fiscale della richiedente
  • Certificato di gravidanza per gravi e preesistenti forme morbose emesso da medico convenzionato ASL o consultori o centri ospedalieri
  • Nel caso di astensione per incompatibilità con le mansioni lavorative occorre anche certificato emesso dall’Ispettorato del lavoro comprovante lo stato di non compatibilità con il lavoro
  • Busta paga della lavoratrice

 

Maternità obbligatoria

 

Quando presentare Domanda

La domanda di maternità obbligatoria deve essere presentata  2 mesi prima della presunta data del parto.

 

Documenti necessari

  • Documento di identità e codice fiscale della richiedente
  • Certificato di gravidanza telematico emesso da medico convenzionato ASL o consultori o centri ospedalieri
  • Busta paga della lavoratrice

 

Maternità obbligatoria – Flessibile

Si tratta di una forma di maternità obbligatoria che prevede la possibilità di usare solo 1 mese di congedo obbligatorio pre-parto (invece di 2) e 4 mesi successivi al parto, oppure in alternativa usufruire di tutti i 5 mesi dopo la nascita del bambino.

 

Documenti necessari

  • Documento di identità e codice fiscale della richiedente
  • Certificato di gravidanza telematico emesso da medico convenzionato ASL o consultori o centri ospedalieri
  • Documento del medico del lavoro aziendale che certifica che la permanenza al lavoro non è pregiudizievole per la salute della madre e del figlio
  • Certificato emesso da Ispettorato del lavoro comprovante lo stato di compatibilità con il lavoro e la mancanza di rischi per la lavoratrice e il nascituro
  • Busta paga della lavoratrice

 

Maternità obbligatoria post – parto

La maternità obbligatoria post- parto va presentata dopo la nascita del bambino entro 30 giorni.

Serve a richiedere i 3 mesi successivi al parto.

 

Documenti necessari

  • Documento di identità e codice fiscale della richiedente
  • Documento di identità e codice fiscale del nuovo nato
  • Documento di identità e codice fiscale del padre
  • Certificato di nascita o documento di nascita emesso dall’ospedale presso cui è avvenuto il parto
  • Busta paga della richiedente

 

Per tutte le tipologie di maternità In caso di parto gemellare la durata del congedo non varia.

 

Congedo Parentale – Maternità facoltativa

 

Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativa dal lavoro concesso ai genitori che siano in costanza di rapporto di lavoro per prendersi cura del bambino entro i primi 12 anni di vita per un periodo complessivo, tra i due genitori, non superiore a 10 mesi, elevabili a 11 se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, di almeno 3 mesi.

I periodi di congedo possono essere fruiti da entrambi i genitori contemporaneamente.

Il congedo spetta:

  • Alla madre per un periodo, continuativo o frazionato, di massimo 3 mesi;
  • Al padre per un periodo, continuativo o frazionato, di massimo 3 mesi,
  • Più altri 3 mesi che possono essere usufruiti alternativamente o dal padre o dalla madre;
  • Qualora il padre usufruisca del congedo per un periodo, frazionato o continuativo, non inferiore a tre mesi: in questo caso, il periodo massimo utilizzabile da entrambi i genitori diventa 11 mesi.