Naspi

La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego è un’indennità mensile di disoccupazione che viene erogata su domanda dell’interessato.

A chi spetta

Ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l’occupazione compresi:

  • Apprendisti;
  • Soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
  • Personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • Dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni.

 

I requisiti

Per accedere alla Naspi sono quindi necessari:

  • Stato di disoccupazione: occorre aver perso il lavoro in maniera indipendente dalla propria volontà, ma fanno eccezione le dimissioni per giusta causa o il licenziamento disciplinare.
  • Requisito contributivo: sono necessarie almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

 

Le modifiche introdotte interessano tutti i lavoratori che hanno presentato dimissioni volontarie da un precedente impiego e sono stati successivamente licenziati da un nuovo datore di lavoro.

Fino al 31/12/2024 un lavoratore che si dimetteva volontariamente e, trovando un nuovo impiego, veniva poi licenziato dal nuovo datore di lavoro, aveva diritto alla Naspi indipendentemente dalla durata del nuovo rapporto di lavoro. Dal 1° gennaio 2025, invece, è necessario aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione (circa 3 mesi) nel nuovo impiego per poter accedere all’indennità di disoccupazione; pertanto, se il nuovo lavoro ha durata inferiore alle 13 settimane la Naspi non verrà erogata.

Altra novità riguarda l’assenza ingiustificata prolungata: a partire dal 1° gennaio 2025, l’assenza ingiustificata superiore a 5 o 15 giorni (a seconda del CCNL di riferimento), salvo dimostrazione opposta, sarà considerata come dimissione volontaria e non più causa di licenziamento (ovvero perdita involontaria del lavoro, a cui si lega l’accesso alla NASpI).

 

Quando fare domanda

Entro 68 giorni decorrenti dal licenziamento.

 

Decorrenza

  • Dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro se la domanda è presentata entro 8 giorni
  • Dal giorno successivo alla presentazione della domanda se presentata dopo l’ottavo giorno ma entro i termini di legge (68 giorni)
  • Dal 38esimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa se presentata entro 38 giorni, dal giorno successivo se presentata oltre i 38 giorni ma entro i termini di legge.

 

Durata

E’ corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive degli ultimi 4 anni.

 

Sospensione e decadenza

  • In caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi va presentata la Naspi-com con indicazione dell’inizio e della fine del nuovo contratto
  • In caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore ai sei mesi va presentata la Naspi-com, ma in questo caso a fine contratto in essere occorre presentare una nuova domanda.
  • In caso di più contratti di lavoro subordinato in essere contemporaneamente alla Naspi occorre comunicare contestualmente alla presentazione della domanda il reddito che non deve superare 8.500 € annui
  • Inizio attività di lavoro autonomo o parasubordinato senza comunicare all’INPS il reddito annuo presunto entro 1 mese dall’inizio o dalla data della domanda se già preesistente;
  • La mancata partecipazione, senza giusto motivo, alle iniziative di orientamento predisposte dai centri per l’impiego.

 

Documenti necessari:

  • Carta di identità e codice fiscale
  • Lettera di licenziamento o contratto di fine lavoro
  • Ultime 3 buste paga
  • IBAN
  • Cellulare/email.