PENSIONI, RICOSTITUZIONI E SUPPLEMENTI, Servizi Patronato

RICOSTITUZIONI E SUPLLEMENTI

RICOSTITUZIONI

La ricostituzione della pensione consente la rideterminazione dell’importo di pensione, entro termini stabiliti da specifiche disposizioni di legge, per effetto di riconoscimento di contribuzione (figurativa, obbligatoria, da riscatto) versata o maturata in data anteriore a quella di decorrenza della pensione medesima.
In fase di ricostituzione, sia d’ufficio che a domanda, la pensione sarà ricalcolata in base alle norme vigenti al momento della decorrenza originaria e subirà una variazione in aumento o in diminuzione.

SUPLLEMENTI

CHE COS’È
Il supplemento è un incremento della pensione liquidato, a domanda, sulla base di contribuzione relativa a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione medesima. I contributi successivi alla decorrenza del primo supplemento danno luogo alla liquidazione di ulteriori supplementi.

A CHI SPETTA
Il supplemento di pensione spetta a tutti i pensionati che continuano a versare all’Inps, nelle varie gestioni, i contributi per periodi di lavoro successivi alla decorrenza della pensione. I pensionati della Gestione separata possono chiedere il supplemento di pensione solo per i contributi versati, dopo il pensionamento, nella stessa gestione.
In caso di decesso del pensionato i supplementi sono computati ai fini della misura della pensione ai superstiti.
I periodi di contribuzione versati successivamente alla decorrenza della pensione possono, a secondo della loro collocazione nel tempo, determinare la ricostituzione di supplementi precedentemente concessi.

I REQUISITI
I contributi versati dopo il pensionamento sia nell’Assicurazione Generale Obbligatoria sia nella Gestione Lavoratori Autonomi danno diritto alla liquidazione di un supplemento a condizione che siano trascorsi almeno 5 anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento e che sia stata compiuta l’età per la pensione di vecchiaia prevista nelle relative gestioni. Quest’ultimo requisito non è richiesto per la liquidazione del supplemento nella Gestione separata.
L’interessato ha, inoltre, la facoltà di richiedere per una sola volta la liquidazione del supplemento – sia esso il primo che uno dei successivi – quando siano trascorsi anche soltanto due anni dalla decorrenza della pensione o dal precedente supplemento; in tal caso è richiesta, comunque, la condizione del compimento dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia.

Qualora l’interessato si fosse già avvalso della facoltà di conseguire un supplemento per contributi a carico dell’AGO dopo 2 anni non potrà più avvalersi della stessa facoltà per contributi delle Gestioni autonome e, quindi, dovrà attendere che decorra il normale periodo di cinque anni (circ. 60067 AGO del 4.6.1981).

Norme specifiche hanno regolato l’ipotesi di un supplemento per contribuzione di Gestione Speciale da liquidare su pensione a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria. In tal caso il supplemento può riguardare anche contribuzione anteriore alla decorrenza della pensione (L. 613/1966, art. 26).