L’autorizzazione per l’erogazione degli Assegni Familiari (ANF 43) è rilasciata dall’INPS al cittadino richiedente (tramite Mod. ANF 42) solo se questi è un lavoratore dipendente e la prestazione deve essere corrisposta dal datore di lavoro che anticipa gli importi per conto dell’INPS.
La corresponsione dell’Assegno al Nucleo Familiare deve essere preventivamente autorizzata dall’INPS in casi di particolari condizioni familiari che possono influire sull’insorgenza del diritto all’ANF, sulla variazione della tipologia del nucleo e sulla possibile duplicazione del pagamento.
Ad esempio dovrà essere autorizzato il lavoratore convivente non sposato, altrimenti potrebbe capitare che, sia il padre che la madre richiedano gli assegni familiari per gli stessi familiari.
AUTORIZZAZIONE ASSEGNI FAMILIARI
26
Feb